Con recente ordinanza 8 Novembre 2012 il Tribunale delle Imprese di Venezia, chiamato a dirimere una controversia sorta in materia di tutela di modello comunitario (Bialetti / De Longhi) ha affermato un importante principio di diritto secondo il quale
il modello registrato non tutela l’idea (ovvero la soluzione concettuale della trasposizione della forma caffettiera da fiamma alle macchine espresso) bensì la sua espressione nella forma estetica quale risulta dal modello registrato, dovendosi rilevare che, se il giudizio di confondibilità discende da una valutazione sintetica, ciò non siginifica che non debbano trovare adeguata considerazione i singoli elementi che nella loro combinazione sono poi idonei a suscitare tale impressione generale.
Il Tribunale delle Imprese di Venezia, ammessa e riconosciuta la novità ed il carattere individuale del modello registrato Bialetti Mokona, è poi passato ad esaminare nel dettaglio i prodotti, analizzando le varie differenze.
Da tale esame comparato sono emersi elementi tali da portare il Giudice a concludere per una sostanziale diversità nello stile e nella forma della Moka Aroma De Longhi tanto da propendere per l’esclusione dell’interferenza dei prodotti e della concorrenza sleale.
Sostiene, infatti, il Tribunale delle Imprese che la mera sommatoria dell’interferenza dei singoli elementi tra i due prodotti è inferiore al 50% e che il consumatore informato riconosce la differenza tra le caratterische sfaccettature della forma Bialetti contrapposte alla superficie liscia della Moka Aroma De Longhi.
È, quindi, la forma estetica che trova tutela nel modello registrato.
L’U.A.M.I. (l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) definisce il modello registrato:
L’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dalla struttura superficiale, dai materiali e/o dal suo ornamento. Un disegno o modello protegge soltanto l’aspetto esteriore di un prodotto e non può proteggerne la funzione.
La “funzione”, infatti, trova tutela mediante brevetto il quale “protegge il funzionamento o la struttura di un’invenzione. Per essere brevettata, una funzione deve essere innovativa, avere un’applicazione industriale ed essere descritta in modo tale da consentire di riprodurne il processo”.
A loro volta il modello e il brevetto industriale si distinguono dal marchio in quanto quest’ultimo “serve a individuare l’origine dei prodotti e servizi riconducendoli a un’impresa, al fine di distinguerli dai prodotti e servizi dei suoi concorrenti”.
La Corte inglese specializzata in materia di brevetti e marchi, in un recente caso portato alla sua attenzione, (20.07.2012), ha condotto la medesima analisi metodologica adottata dal Tribunale delle Imprese di Venezia pur pervenendo, nella fattispecie esaminata, a conclusioni diverse.
Il Giudice inglese specializzato in proprietà intellettuale, infatti, chiamato a pronunciarsi sulla tutela del modello ICE BAG in contrapposizione alla CHILL BAG ed altre borse contenitore per bottiglie, ha esaminato nel dettaglio i seguenti punti:
- identificazione del prodotto;
- identificazione presso il consumatore informatore;
- la libertà di forma del modello;
- la generale impressione del modello;
- la validità intesa quale: a) funzione, b) novità, c) carattere individuale;
- la violazione;
La Corte inglese si è pronunciata a favore del modello ICE BAG ritenendo che quest’ultimo “è un prodotto commercializzato come qualcosa specificatamente concepito per tenere le bottiglie in ghiaccio”.
Nell’esaminare nel dettaglio la ICE BAG e la CHILL BAG il Giudice inglese riconosce che i due prodotti differiscono nell’altezza e nella ampiezza e che “la generale impressione sul consumatore informato di una Chill Bag sia diverso da quello di una Ice Bag”.
Tuttavia, “lo scopo e la protezione è relativamente ristretta e, nell’opinione del Giudice, la Ice Bag ha un modello con un suo carattere individuale e valido”.
Le due borse, sostanzialmente, differiscono solo per la presenza di una fessura per inserire un biglietto e nel sottobottiglia.
Secondo l’impressione del Giudice inglese queste due differenze non sono sufficienti per essere apprezzate dal consumatore informato e, quindi, viene a riconoscere la violazione del modello registrato della ICE BAG, pur ammettendo essere il campo di protezione estremamente ristretto.
Determinante, quindi, in entrambe le pronunce, quella inglese e quella italiana, è stata l’analisi delle differenze tra i due prodotti: nel caso italiano l’esame comparato tra le due macchine da caffè ha portato ad escludere l’interferenza, mentre nel caso esaminato dalla Corte inglese, le diversità non erano tali da ingenerare una sostanziale diversa impressione generale.
Da entrambe le pronunce, quindi, si evince che il modello registrato non riceve tutela per l’idea stessa, ma per sua forma ed espressione.
Venezia, 21 Gennaio 2013
Avv. Lucia Loprieno
© IP Venice Intellectual Property