Il d.lgs. 1/12, convertito in Legge 27/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) ha istituito il Tribunale delle Imprese che va in parte a sostituire ed in parte ad ampliare le competenze del Tribunale Ordinario, sezione specializzata, in materia di proprietà intellettuale e societaria.
La materia viene nel dettaglio affrontata nell’articolo 2 del d.lgs. 1/12 ove, nel prevedere l’istituzione del Tribunale delle Imprese, specifica, altresì, che “l’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche”.
Ogni Tribunale e, pertanto, anche il Tribunale delle Imprese di Venezia, ha dovuto affrontare la necessaria riorganizzazione del personale e degli spazi per ottemperare al dettato legislativo.
A Venezia é stata assegnata una porzione del secondo piano al Tribunale delle Imprese, sono stati nominati Presidenti il dott. R. Simone e la dott.ssa Farini, rispettivamente con competenze in materia di proprietà intellettuale e di impresa, ed identificato il dott. Sandro Giugie quale responsabile di cancelleria.
Il d.lgs. 1/12 é venuto a modificare l’art. 3 del d.lgs. 168/03 (istitutivo delle sezioni specializzate di proprietà industriale presso Tribunali e Corti d’Appello), ampliando come segue le competenze:
- controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
- controversie in materia di diritto d’autore;
- controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato);
- controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.
La competenza territoriale viene identificata con la assegnazione, delle controversie di cui sopra, al Tribunale e alla Corte d’Appello nel capoluogo di Regione e, pertanto: Ancona, Bari, Bologna, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia con la peculiarità che per il territorio compreso nella regione Valle d’Aosta/Valle’ d’Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d’appello di Torino.
Per effetto della legge n. 27 del 24.03.2012 il contributo unificato per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa é il doppio rispetto al processo ordinario.
L’intento del legislatore é quello di creare Giudici sempre più specializzati nella materia societaria e della proprietà intellettuale con lo scopo di velocizzare i procedimenti e cercare di risolvere, di tal guisa, l’annoso problema dei tempi della giustizia italiana.
Solo il passare del tempo potrà dire se tali intenti potranno dirsi raggiunti e attendiamo di conoscere dai soggetti direttamente coinvolti nel “nuovo” Tribunale delle Imprese come professionisti e tecnici possano meglio contribuire a raggiungere lo scopo prefisso.
Cosa avviene in UK
Il 1 Ottobre 2012 é entrata in vigore la riforma che ha introdotto le “Small Claim Track” ovvero “la corsia delle piccole richieste” nel senso di domande in materia di proprietà intellettuale di valore inferiore a £ 5.000,00.
Tale innovazione viene a completare la riforma del 1 Ottobre 2010 che ha introdotto nuove procedure implementando le competenze dei Patents County Court (i Tribunali regionali in materia di proprietà intellettuale) che, a loro volta, erano stati costituiti nel 1990.
Possono essere “Small Claims Track” le controversie di valore inferiore a £ 5.000,00 che vertono su:
- diritto d’autore
- marchi
- concorrenza sleale per confusione
- diritti per i disegni non registrati
Vengono, quindi, esclusi dalla competenza dei “Small Claims Track”
- brevetti
- disegni registrati
- varietà di piante
Non é necessaria l’assistenza di un legale.
Il Giudice può decidere sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza necessità che venga fissata un’udienza e non sono previste ingiunzioni o provvedimenti anticipatori, ma unicamente la condanna al risarimento del danno per le violazioni accertate e un ordine finale di vietare violazioni future.
La condanna alle spese legali non può eccedere £ 50.000,00
Può essere anche esperita la mediazione, la conciliazione, l’arbitrato, la preventiva valutazione neutrale ovvero la decisione di un esperto quali metodi alternativi per risolvere il contenzioso.
È previsto l’appello al Tribunale Regionale in materia di proprietà intellettuale (Patents County Court) competente per le cause di valore superiore a £ 5.000,00.
Venezia, 5 Novembre 2012
Avv. Lucia Loprieno
© IP Venice Intellectual Property